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DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori BAIO DOSSI e DETTORI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 2003
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Norme per la tutela e la promozione dei gruppi folcloristici
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Onorevoli Senatori. – Le più recenti linee di sviluppo, sia nel campo della
ricerca teorica che in quello delle politiche del territorio, si stanno
indirizzando sempre più verso la valorizzazione dell’identità e della
specificità di luoghi e culture. Si sta diffondendo la consapevolezza che il
territorio non è segnato solo dagli aspetti geologici, geografici o urbanistici,
ma è caratterizzato anche e soprattutto dalla cultura, dalle tradizioni, dal
folclore.
La tutela del territorio, intesa estensivamente come
salvaguardia e valorizzazione del patrimonio paesaggistico-ambientale e
storico-culturale, non può trascurare aspetti fortemente caratterizzanti le
individualità territoriali come quelli, fecondissimi, che derivano dalle valenze
folclorico-antropologiche. Infatti, solo il folclore,
così profondamente intrecciato proprio con l’identità e la specificità dei
luoghi e della popolazione locale, può fornire strumenti unici, capaci di
cogliere quegli aspetti qualitativi del territorio che spesso sfuggono ad altri
approcci. È per questo che i gruppi folcloristici,
presenti su tutto il territori italiano, rappresentano un valore molto
importante della tradizione culturale italiana. Essi, oltre a costituire un
importantissimo strumento di aggregazione, di comunicazione e di socializzazione
per giovani, adulti ed anziani, rappresentano un indispensabile elemento per
conferire solennità alle celebrazioni commemorative e patriottiche presenti
sull’intero territorio nazionale. Oggi in Italia i
gruppi folcloristi non sono nè valorizzati nè promossi e vivono solo grazie alla
generosità e alla spontaneità di coloro che ne apprezzano il valore culturale e
sociale. Infatti il sostegno rivolto a queste realtà da parte della normativa
vigente è inesistente. Tale situazione fa si che le formazioni folcloristiche,
oltre a non avere l’adeguato sostegno per la promozione delle loro attività
culturali, incontrino numerose difficoltà di sostentamento, che ne pregiudicano
le stesse possibilità di sopravvivenza. Il presente
disegno di legge, sanando una lacuna legislativa, intende attribuire il meritato
riconoscimento ai gruppi folcloristici quale importante veicolo di trasmissione
della cultura e delle tradizioni locali del nostro Paese e come uno degli
strumenti utili per consentire una corretta interazione fra la storia di ieri,
il presente e la proiezione verso il
futuro. L’articolo 1 prevede infatti che la
Repubblica promuova e sostenga i gruppi folcloristici, in quanto veicoli di
valorizzazione dell’identità e della specificità delle tradizioni e delle
culture locali. A tal fine, si prevede che i gruppi folcloristici costituiti in
associazione siano ammessi a particolari misure di promozione e
incentivo. Le associazioni folcloristiche che
intendono candidarsi al godimento di tali agevolazioni, devono vedersi
riconosciuta dal Ministero per i beni e le attività culturali la qualifica di
«associazione folcloristica», secondo le modalità di cui all’articolo
2. Al fine di incentivare su scala internazionale la
conoscenza e gli scambi tra le culture popolari espresse dalle varie regioni ed
enti territoriali locali, l’articolo 3 prevede che il Ministero per i beni e le
attività culturali, sentito il Ministro degli affari esteri, promuova programmi
concernenti scambi di gruppi folcloristici nazionali con analoghe formazioni
straniere, in particolare europee. Infine, per il
finanziamento degli interventi di cui al presente disegno di legge, all’articolo
4 è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un fondo,
denominato «Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle
associazioni folcloristiche», al quale è annualmente devoluta una percentuale,
non inferiore al 10 per cento, delle vincite non riscosse del gioco del
lotto. Tale percentuale è stabilita, entro il 30
giugno di ogni anno, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per i beni e le attività
culturali. I contributi concessi alle associazioni
devono comunque intendersi come cumulabili con analoghe provvidenze concesse da
regioni, province e comuni.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Principi generali)
1. La Repubblica promuove e sostiene i gruppi
folcloristici di tradizioni popolari, al fine di favorire la valorizzazione
dell’identità e della specificità delle tradizioni e delle culture locali.
2. Per le finalità di cui alla presente legge, sono
ammessi alle misure di promozione, di sostegno e di valorizzazione di cui
all’articolo 4 i gruppi folcloristici costituiti in associazione da almeno due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2.
(Associazioni folcloristiche)
1. Ai fini delle agevolazioni e degli incentivi
previsti dalla presente legge, la qualifica di «associazione folcloristica» è
attribuita dal Ministro per i beni e le attività culturali, su richiesta della
associazione medesima, previa presentazione dell’attestazione di cui al comma 3,
lettera e).
2. Il Ministro per i beni e le attività culturali,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina
con proprio decreto i requisiti per l’attribuzione della qualifica di
associazione folcloristica, secondo i criteri di cui al comma
3. 3. Ai fini dell’attribuzione della qualifica di
associazione folcloristica, l’associazione deve:
a) avere uno statuto
contenente i requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia di associazioni
senza fini di lucro;
b) essere costituita
da un numero di persone non inferiore a
cinque; c) programmare
ed attuare un’attività minima di otto manifestazioni
annuali; d) avere un
direttore artistico; e)
essere riconosciuta dal consiglio del comune ove ha sede l’associazione,
ovvero dal consiglio circoscrizionale nelle grandi città, quale associazione di
interesse culturale.
4. La qualifica di associazione folcloristica è
rinnovata ogni tre anni, previa verifica dei requisiti e con le medesime
modalità di cui al comma 1.
Art. 3.
(Promozione degli scambi nazionali e internazionali tra
gruppi folcloristici)
1. Il Ministero per i beni e le attività culturali,
sentito il Ministro degli affari esteri, promuove programmi concernenti scambi
di gruppi folcloristici con analoghe formazioni straniere, in particolare
europee, al fine di incentivare la conoscenza reciproca della cultura
popolare.
2. Il 20 per cento delle risorse del Fondo di cui
all’articolo 4 è destinato alla promozione e al sostegno di iniziative pubbliche
e di attività culturali di scambio che coinvolgano gruppi folcloristici
provenienti da diverse aree o regioni italiane ovvero da Paesi stranieri.
Art. 4.
(Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione
delle associazioni folcloristiche)
1. Per gli interventi di cui alla presente legge è
istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Fondo per
la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle associazioni
folcloristiche, di seguito denominato «Fondo».
2. I criteri e le modalità di utilizzazione delle
disponibilità del Fondo sono determinati con decreto del Ministro per i beni e
le attività culturali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. 3. Il Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali,
determina con proprio decreto, entro il 30 giugno di ogni anno, la percentuale,
in misura non inferiore al 10 per cento, delle vincite non riscosse del gioco
del lotto, da devolvere al Fondo di cui al comma 1 per la copertura degli oneri
derivanti dall’attuazione della presente legge. 4. I
contributi concessi alle associazioni di cui all’articolo 2 sono cumulabili con
analoghe provvidenze concesse da regioni, province e comuni.
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