DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BAIO DOSSI e DETTORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 2003

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Norme per la tutela e la promozione dei gruppi folcloristici

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Onorevoli Senatori. – Le più recenti linee di sviluppo, sia nel campo della ricerca teorica che in quello delle politiche del territorio, si stanno indirizzando sempre più verso la valorizzazione dell’identità e della specificità di luoghi e culture. Si sta diffondendo la consapevolezza che il territorio non è segnato solo dagli aspetti geologici, geografici o urbanistici, ma è caratterizzato anche e soprattutto dalla cultura, dalle tradizioni, dal folclore.

    La tutela del territorio, intesa estensivamente come salvaguardia e valorizzazione del patrimonio paesaggistico-ambientale e storico-culturale, non può trascurare aspetti fortemente caratterizzanti le individualità territoriali come quelli, fecondissimi, che derivano dalle valenze folclorico-antropologiche.
    Infatti, solo il folclore, così profondamente intrecciato proprio con l’identità e la specificità dei luoghi e della popolazione locale, può fornire strumenti unici, capaci di cogliere quegli aspetti qualitativi del territorio che spesso sfuggono ad altri approcci.
    È per questo che i gruppi folcloristici, presenti su tutto il territori italiano, rappresentano un valore molto importante della tradizione culturale italiana. Essi, oltre a costituire un importantissimo strumento di aggregazione, di comunicazione e di socializzazione per giovani, adulti ed anziani, rappresentano un indispensabile elemento per conferire solennità alle celebrazioni commemorative e patriottiche presenti sull’intero territorio nazionale.
    Oggi in Italia i gruppi folcloristi non sono nè valorizzati nè promossi e vivono solo grazie alla generosità e alla spontaneità di coloro che ne apprezzano il valore culturale e sociale. Infatti il sostegno rivolto a queste realtà da parte della normativa vigente è inesistente. Tale situazione fa si che le formazioni folcloristiche, oltre a non avere l’adeguato sostegno per la promozione delle loro attività culturali, incontrino numerose difficoltà di sostentamento, che ne pregiudicano le stesse possibilità di sopravvivenza.
    Il presente disegno di legge, sanando una lacuna legislativa, intende attribuire il meritato riconoscimento ai gruppi folcloristici quale importante veicolo di trasmissione della cultura e delle tradizioni locali del nostro Paese e come uno degli strumenti utili per consentire una corretta interazione fra la storia di ieri, il presente e la proiezione verso il futuro.
    L’articolo 1 prevede infatti che la Repubblica promuova e sostenga i gruppi folcloristici, in quanto veicoli di valorizzazione dell’identità e della specificità delle tradizioni e delle culture locali. A tal fine, si prevede che i gruppi folcloristici costituiti in associazione siano ammessi a particolari misure di promozione e incentivo.
    Le associazioni folcloristiche che intendono candidarsi al godimento di tali agevolazioni, devono vedersi riconosciuta dal Ministero per i beni e le attività culturali la qualifica di «associazione folcloristica», secondo le modalità di cui all’articolo 2.
    Al fine di incentivare su scala internazionale la conoscenza e gli scambi tra le culture popolari espresse dalle varie regioni ed enti territoriali locali, l’articolo 3 prevede che il Ministero per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro degli affari esteri, promuova programmi concernenti scambi di gruppi folcloristici nazionali con analoghe formazioni straniere, in particolare europee.
    Infine, per il finanziamento degli interventi di cui al presente disegno di legge, all’articolo 4 è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un fondo, denominato «Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle associazioni folcloristiche», al quale è annualmente devoluta una percentuale, non inferiore al 10 per cento, delle vincite non riscosse del gioco del lotto.
    Tale percentuale è stabilita, entro il 30 giugno di ogni anno, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.
    I contributi concessi alle associazioni devono comunque intendersi come cumulabili con analoghe provvidenze concesse da regioni, province e comuni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi generali)

    1. La Repubblica promuove e sostiene i gruppi folcloristici di tradizioni popolari, al fine di favorire la valorizzazione dell’identità e della specificità delle tradizioni e delle culture locali.

    2. Per le finalità di cui alla presente legge, sono ammessi alle misure di promozione, di sostegno e di valorizzazione di cui all’articolo 4 i gruppi folcloristici costituiti in associazione da almeno due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Associazioni folcloristiche)

    1. Ai fini delle agevolazioni e degli incentivi previsti dalla presente legge, la qualifica di «associazione folcloristica» è attribuita dal Ministro per i beni e le attività culturali, su richiesta della associazione medesima, previa presentazione dell’attestazione di cui al comma 3, lettera e).

    2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina con proprio decreto i requisiti per l’attribuzione della qualifica di associazione folcloristica, secondo i criteri di cui al comma 3.
    3. Ai fini dell’attribuzione della qualifica di associazione folcloristica, l’associazione deve:

        a) avere uno statuto contenente i requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia di associazioni senza fini di lucro;

        b) essere costituita da un numero di persone non inferiore a cinque;
        c) programmare ed attuare un’attività minima di otto manifestazioni annuali;
        d) avere un direttore artistico;
        e) essere riconosciuta dal consiglio del comune ove ha sede l’associazione, ovvero dal consiglio circoscrizionale nelle grandi città, quale associazione di interesse culturale.

    4. La qualifica di associazione folcloristica è rinnovata ogni tre anni, previa verifica dei requisiti e con le medesime modalità di cui al comma 1.

Art. 3.

(Promozione degli scambi nazionali e
internazionali tra gruppi folcloristici)

    1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro degli affari esteri, promuove programmi concernenti scambi di gruppi folcloristici con analoghe formazioni straniere, in particolare europee, al fine di incentivare la conoscenza reciproca della cultura popolare.

    2. Il 20 per cento delle risorse del Fondo di cui all’articolo 4 è destinato alla promozione e al sostegno di iniziative pubbliche e di attività culturali di scambio che coinvolgano gruppi folcloristici provenienti da diverse aree o regioni italiane ovvero da Paesi stranieri.

Art. 4.

(Fondo per la promozione, il sostegno e
la valorizzazione delle associazioni
folcloristiche)

    1. Per gli interventi di cui alla presente legge è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle associazioni folcloristiche, di seguito denominato «Fondo».

    2. I criteri e le modalità di utilizzazione delle disponibilità del Fondo sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
    3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, determina con proprio decreto, entro il 30 giugno di ogni anno, la percentuale, in misura non inferiore al 10 per cento, delle vincite non riscosse del gioco del lotto, da devolvere al Fondo di cui al comma 1 per la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge.
    4. I contributi concessi alle associazioni di cui all’articolo 2 sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse da regioni, province e comuni.